Come noto l’emergenza epidemiologica ha bloccato, ridotto, variato e in alcuni casi cancellato molti settori volti alla socialità, relax e benessere. In particolare il settore turistico ricettivo ha subito un significativo, ma necessario, calo di attività.
Tre i numerosi provvedimenti del Governo volti a sostenere le imprese in questo periodo critico, è stato introdotto un aiuto per questo importante settore: la cancellazione della prima rata dovuta a titolo di IMU.
Questo intervento, cristallizzato nell’art. 177 del Decreto Rilancio, consente l’esonero dal versamento di questo obbligo tributario solo ad un elenco indicato di soggetti aventi caratteristiche certe e documentabili.
Potranno non corrispondere l’acconto Imu i proprietari di immobili:
- adibiti a stabilimento balneare, fluviale, lacustre e stabilimenti termali;
- di agriturismi;
- di villaggi turistici;
- per ostelli della gioventù;
- di rifugi di montagna;
- affittacamere per soggiorni brevi;
- di case/appartamenti per vacanze;
- bed & breakfast;
- dei residence;
- dei campeggi
e, in fine, gli immobili inseriti in categoria catastale D/2.
Ma per beneficiare di questo esonero tributario i proprietari degli immobili citati devono essere in grado necessariamente di documentare il possesso di entrambi i seguenti requisiti:
1. di utilizzare effettivamente l’immobile per l’esercizio dell’attività di tipo ricettivo
2. di gestire in qualità di titolare l’attività esercitata nella sua proprietà.
Pertanto consiglio, sin d’ora, di conservare ogni documento utile nel confermare che il proprio immobile è in uso per le categorie sopra elencate (si pensi, ad esempio, ad inserzioni pubblicitarie, alla presenza in siti di prenotazione on-line, autorizzazioni da parte di enti e autorità).
Sarà essenziale dimostrare il coinvolgimento diretto nella gestione dell'attività da parte del proprietario avv. Maria Grazia Terlizzi - co founder BGrow
Inoltre, per dimostrare il personale coinvolgimento nell'attività presso il proprio immobile, basterà fornire una qualsiasi testimonianza, ad esempio, una visura camerale, mail di prenotazioni, la dichiarazione dei redditi percepiti dall’attività.
In altre parole, il proprietario che ha affidato in gestione e/o in affitto l'immobile a terzi per svolgere quelle attività ricettive previste dall’art. 177 del Decreto Rilancio, non potrà beneficiare dell’esenzione IMU.