La loro indagine, secondo il tribunale, è frutto dell’espressione del libero pensiero tutelata dall’articolo 21
La guerra del grano che in Italia ha visto contrapposti Coldiretti e associazioni agricole contro le grandi industrie della pasta segna un’altra significativa tappa, costituita dalla battaglia legale tra Aidepi (l’associazione che raccoglie i principali industriali della pasta) e alcune grandi industrie (come Barilla, De Cecco, Divella) contro le associazioni Granosalus e I nuovi Vespri che avevano pubblicato sui loro siti alcuni articoli contenenti un’analisi sulle paste dei principali marchi e sulla presenza di Don, Glifosate e Cadmio (comunque nei limiti ammessi dalla legge).
Le accuse rivolte dalle due associazioni diffondevano dubbi sulla miscelazione tra grani italiani ed esteri, questi ultimi con livelli di contaminazione oltre i limiti previsti. Il motivo, secondo le due associazioni, stava nell’abbassare i prezzi della materia prima. Le industrie coinvolte hanno chiesto di rimuovere i contenuti a loro dire diffamatori ma il Tribunale ha bocciato il ricorso. Interessante quanto si legge nella sentenza: “Gli articoli oggetto di causa si inseriscono all’interno di un acceso dibattito pubblico che riguarda diversi piani”, spiegano i giudici, sfociato anche in nuove norme sull’etichettatura. Inoltre: “ll dibattito in questione, che riguarda la sicurezza alimentare della popolazione, riveste un interesse pubblico particolare ed attiene anche all’adeguatezza dei limiti europei”.
Una volta appurato l’interesse del tema per il pubblico, il Tribunale ha accertato che le analisi citate erano state condotte da un laboratorio accreditato e con metodi scientifici. Per questo i giudici, pur non intervenendo nel merito del dibattito scientifico, hanno ritenuto la divulgazione dei risultati della ricerca “legittima espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero, sancito dall’art 21” . Non solo: “le reclamanti - scrive il Tribunale - non hanno prodotto delle contro-analisi né sui lotti indicati ed analizzati (dei quali esse avrebbero l’obbligo di conservare un campione), ma nemmeno su altri lotti di pasta". Al che i dubbi espressi vengono pertanto ammessi in quanto “legittima espressione del pensiero critico dell’autore” fondata sulle analisi effettuate.