I (troppi) significati di questa espressione nell’emergenza Covid.
Se fino a pochi mesi fa l’associazione combinata delle parole “immediate vicinanze” era nota ai più per descrivere alberghi prossimi alle spiagge o immobili vicini al centro e mai ci saremmo chiesti in quanti metri consistesse questa vicinanza. In questi mesi, grazie ai Decreti emessi dal Governo per affrontare la pandemia, abbiamo iniziato ad interrogarci sugli orpelli lessicali che hanno condizionato il nostro modo di vivere.
In particolare con il DPCM del 26 aprile 2020 ai titolari di attività di ristorazione e somministrazione di alimenti è stato consentito di fornire i propri servizi ai clienti grazie al c.d. take away. Ai clienti che intendono usufruirne è fatto espresso divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare alle immediate vicinanze degli stessi.
Il quadro complessivo
Ci sono ovviamente ulteriori raccomandazioni:
-in attesa dell’ingresso la distanza minima tra i clienti in coda dovrà essere di 2 metri;
- il ritiro dei prodotti precedentemente ordinati dovrà avvenire in base ad appuntamenti dilazionati nel tempo - per evitare i famosi assembramenti all’esterno;
- nel locale sarà consentita la presenza di un solo cliente alla volta che dovrà fermarsi per il tempo strettamente necessario alla consegna ( rispettando sempre le misure di cui all’art. 5 del DPCM 26 aprile 2020)
- sia i clienti che il personale di servizio dovranno sempre indossare la mascherina e mantenere una distanza minima di due metri.
Resta sempre il dubbio e l’incertezza sulla “distanza” che si chiede al cliente di rispettare: qual è la distanza che può dirsi non rientrare nel raggio sanzionabile delle “immediate vicinanze”?
il dubbio: cosa sono le immediate vicinanze?
Immediate vicinanze è un concetto che si presta a numerose interpretazioni ma abbiamo l’esigenza di confermarne almeno uno, dal momento che alla “violazione” di questo concetto sono state legate delle sanzioni. La sua indeterminatezza è pericolosa sia per clienti che ristoratori e richiede necessariamente che vi sia una visione univoca di lettura per evitare sanzioni puramente discrezionali.
Ma purtroppo, una definizione certa ai termini di legge, non c’è.
Letteralmente intende indicare una grande vicinanza tra il luogo – in questo caso - di ristorazione e il posto dove il cliente consuma il pasto. Non essendoci un limite prescritto, cadere in errore risulta molto facile: in molti tribunali, in ambiti sia civili che penali, il concetto è stato articolato a seconda delle fattispecie di applicazione, richiamando sempre la contiguità fisica connessa al posizionamento topografico del soggetto interessato al rispetto della norma.
Non esiste una definizione certa ai termini di legge. Dobbiamo guardare allo scopo che ha indotto a questo termine: la salute pubblica Maria Grazia Terlizzi - avvocato e co founder di BGrow
Consapevoli che non vi è un definizione imprescindibile, dobbiamo guardare allo scopo che ha indotto l’utilizzo di questo termine e del suo concetto: la salute pubblica. In quest’ottica, "immediate vicinanze" sarà quindi qualificabile in base allo spazio di pericolosità: il cliente è suscettibile di diffondere un eventuale contagio tra gli altri clienti e il personale in servizio?
In assenza di una linea comune di intesa tra il Decreto governativo, le ordinanze regionali, le prefetture e le forze dell’ordine, e l’attività degli esercenti, che ci auspichiamo giunga presto per mettere fine a quest’ulteriore ostacolo alla ripresa economica, ci affidiamo al buon senso e alla proporzionalità di chi deve operare un giudizio prima di applicare la sanzione.
Come ci regoliamo? Qualche consiglio
All’interno dei locali, il primo consiglio che diamo è quello di creare due percorsi differenziati in entrata e in uscita, disporre cartelli che informino la clientela dei comportamenti da tenere e dei divieti da rispettare, controllare che nessuno sosti all’interno del locale o si intrattenga fuori, nei pressi de locale ostacolando gli accessi e creando assembramenti .
All’esterno dei locali sarebbe opportuno che i titolari circoscrivessero il più possibile lo spazio per consentire la coda, chiudendo ogni possibile accesso a cortili attigui o angoli del proprio immobile o lasciando personale che inviti la clientela a non sostare.
Avvisare le forze dell'ordine sui limiti del perimetro in cui il locale può esercitare un controllo Nella prossimità di parchi, piazze o luoghi di ritrovo e svago (dove è più probabile che si soffermi la clientela a consumare il pasto) consigliamo di avvisare la prefettura e le forze dell’ordine con una nota scritta al fine di essere sollevato da eventuali contestazioni, dando loro una misura del perimetro attorno al quale è possibile operare un controllo da parte del titolare dell’esercizio rendendo, in questo modo, implicito che al di fuori di tale perimetro qualsiasi controllo non sia possibile.
I nostri consigli purtroppo potrebbero non essere sufficienti per evitare multe: in questi casi, è sempre possibile fare ricorso al Prefetto qualora si ritenga che la multa sia ingiusta, dubbia o suscettibile di incertezza, potendo poi ricorrere anche al Giudice di Pace in caso di rigetto del ricorso.